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Gli organi di giustizia internazionali
di Pasbas
La Corte di Giustizia Internazionale (ICJ) è l'organo dell'ONU che ha il compito di dirimere le controversie internazionali tra Stati. Fu preceduta dalla convenzione dell'Aia di inizio '900 e poi dalla Corte Permanente di Giustizia, istituita circa 20 anni dopo dalla Lega delle Nazioni. La attuale ICJ fu invece costituita a S. Francisco nel 1945 nella stessa conferenza che creò l'ONU. Sono membri di ICJ tutti gli stati che partecipano all'ONU, ma potrebbero farne parte anche stati non rappresentati. ICJ è permanentemente in sessione di lavoro ed è formata da 15 giudici internazionali che provengono da tutte le zone del mondo: essi devono giudicare in modo imparziale ma portando all'interno della Corte le loro esperienze e la loro cultura specifica (equilibrio molto complicato da ottenere). I giudici vengono eletti dall'assemblea generale dell'ONU e dal suo Consiglio di Sicurezza e durano in carica 9 anni. ICJ ha sede all'Aia ma può essere convocata in qualsiasi parte del mondo ove necessario; le lingue ufficiali sono francese e inglese. I procedimenti riguardanti controversie possono essere invocati solo da Stati sovrani nei confronti di altri Stati sovrani, lo stato convocato in giudizio può però rifiutare di prendere parte al procedimento. Più di 60 paesi hanno comunque firmato una dichiarazione in cui si impegnano a aderire ad ogni costituzione in giudizio messa in essere da altri stati. Nell'ambito della Corte i casi possono essere risolti in tre modi:
- le parti si accordano nel corso delle udienze;
- uno Stato si ritira dal giudizio;
- la Corte emette un verdetto.
Ogni giudizio viene emesso in accordo con le leggi internazionali accettate dai paesi che si riconoscono nella autorità della Corte. Ogni giudizio della Corte, emesso alla fine del procedimento, non è soggetto ad appello. La Corte ha giurisdizione su problematiche che riguardano confini terrestri e marini, sovranità territoriale, relazioni diplomatiche, diritto di asilo, nazionalità e diritti economici. La Corte è inoltre consulente dell'ONU quando quest'ultimo lo richieda.
La Corte Criminale Internazionale (ICC) si occupa invece di perseguire le persone (non gli Stati) che sono accusate di reati internazionali quali genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. ICC è stata creata con lo Statuto di Roma nel 1998, al momento vi hanno aderito 120 stati e la sua sede è all'Aia. Gli iniziali entusiasmi per la creazione di ICC sono scemati quando si è verificato che la stragrande maggioranza dei procedimenti riguardava il continente africano, creando così un'inaccettabile sproporzione nei giudizi a livello mondiale. Le proteste dei paesi africani sono state incentrate sul sospetto che le cause fossero state intentate da paesi imperialisti e neocolonialisti. Molte procedure preliminari sono state però recentemente avviate per paesi non africani, fra cui la Gran Bretagna per la guerra in Iraq, la Palestina e l'Ucraina. Tra i paesi che non hanno ratificato lo Statuto di Roma ci sono Cina, Russia e USA. L'autorevolezza di questa Corte è messa in seria discussione perché ha vinto solo quattro giudizi da quando è divenuta operativa. Al momento diversi paesi africani hanno manifestato l'intenzione di abbandonare la convenzione e la Russia ha ritirato la sua firma dallo Statuto originale.
Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU (UN Security Council) ha il compito di interporsi tra le parti in conflitto e imporre e mantenere la pace tra entità in guerra. Dal 1980 in poi sono state molte le operazioni portate a termine, le ultime importanti sono quelle dei Balcani, Haiti, Sierra Leone e Somalia. Altre importanti missioni hanno riguardato Bosnia, Siria, Darfur. Tra le nazioni con diritto di veto ci sono USA, Cina e Russia e questo causa molte volte l'impossibilità del Consiglio a deliberare su situazioni che riguardano direttamente o indirettamente questi Paesi.
Tornando alla Corte di Giustizia (ICJ) per entrare nello specifico del suo modus operandi, è interessante menzionare la procedura aperta dal Sudafrica contro Israele, accusato di genocidio nei confronti del popolo palestinese. In una intervista della tv libanese LBC all'avvocato specialista di diritto internazionale W. A. Schabas, l'intervistato spiega che la Corte ha ascoltato l'accusa e la difesa in due sedute separate e si è poi riservata di emettere un verdetto di eventuale “plausibilità” del capo d'accusa (in alcune settimane di lavoro). Il primo scoglio è rappresentato dalla corretta definizione di "genocidio" in termini di diritto internazionale. Nel 1948 la Convenzione sul Genocidio ha definito tale crimine in questi termini: il G. implica la distruzione fisica di un popolo evidentemente comprovabile, fisicamente visibile, e intenzionale. I punti portati a suffragio della tesi di genocidio dal Sudafrica sono molti, dice il legale; tra questi c'è l'accusa mossa ad Israele di volere non semplicemente perseguire Hamas ma piuttosto eliminare il popolo palestinese, uccidendo i civili, facendoli morire di fame, di stenti e di malattie, rendendo inabitabile il loro territorio e costringendoli ad abbandonare per sempre la loro terra. Quello in corso di giudizio comunque, spiega, è solo un atto preliminare che, se valutato positivamente, comporterebbe la ingiunzione nei confronti di Israele di blocco immediato delle operazioni militari a Gaza e il via all'ingresso di aiuti umanitari proporzionati alla drammatica situazione dei civili. Questa deliberazione dovrebbe essere emessa, come già detto, in qualche settimana di lavoro. Ma il giudizio finale di colpevolezza necessiterà di 3 o 4 anni di attività giudiziaria. Il Sudafrica, secondo quanto riportato nell'intervista, ha raccolto le prove documentali da servizi specifici dei media, documenti dell'ONU e altre fonti, ma non le ha ancora depositate presso la Corte. Schabas, seguendo il dibattimento, riporta che Israele ha incentrato le sue risposte alle accuse concentrandosi sulla descrizione dettagliata dell'attacco del 7 ottobre, sull'assunto che IDF è attenta a minimizzare le perdite tra i civili, che non c'è alcuna intenzione da parte di IDF di eliminare il popolo palestinese ed infine che nel governo non c'è alcuna volontà di annientamento. Va precisato, riporta l'avvocato Schabas, che un comportamento colpevolmente sconsiderato nei confronti di un popolo non necessariamente configura il crimine di genocidio, per arrivare a questo vanno verificate le condizioni prima riportate. In questa fase comunque la Corte non deve giudicare se di genocidio si tratti ma solo se le accuse del Sudafrica abbiano fondamento e siano quindi ammissibili. Se questo accadrà la Corte emettera una ingiunzione di fermo immediato dei combattimenti nei confronti di Israele (in 2 o 3 settimane). Schabas sostiene a questo punto che se l'ingiunzione sarà troppo severa nei confronti di Israele, il suo governo molto probabilmente la rigetterà. Va detto però, aggiunge, che il mondo anglofono è molto rispettoso delle decisioni di ICJ e quindi un rifiuto di Israele di accettare una ingiunzione di fermo immediato delle azioni militari a Gaza potrebbe creare qualche crepa nel sostegno incondizionato fornito da parte di quelle nazioni. Sono ormai 75 anni, prosegue il legale, che l'ONU emette raccomandazioni sulla questione palestinese che non vengono applicate perché si tratta di una problematica complessa e difficile da dirimere. Lo stesso Schabas riporta il caso da lui trattato dell'accusa del Gambia di genocidio nei confronti del Miamar: l'ingiunzione di congelamento della situazione, emanata da ICJ sulla base della plausibilità del caso presentato dal Gambia, ha avuto successo, e il Miamar ha interrotto le operazioni militari. Vista la situazione reale a Gaza lo stesso dovrebbe succedere a Israele ma (un grosso "ma") Israele al contrario del Miamar può contare su alleati molto potenti tra i paesi anglofoni: USA, GB, Canada etc.; essendo l'ambiente fortemente politicizzato è probabile, spiega Schabas, che si usi in questo caso il classico doppio standard di giudizio, cioè se sei dal lato giusto del mondo hai comunque i potenti e la ragione dalla tua parte (commento del legale, anglofono lui stesso).
Io credo che si dovrebbe affrontare seriamente, in sede internazionale, la questione della funzione, utilità ed efficacia di questi (ed altri) organismi mondiali, per capire se hanno ancora validità nel contesto multipolare e globalizzato attuale e se non sarebbe il caso di pensare ad un loro allineamento ai tempi attraverso riforme mirate.
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